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Condominio
 
  1.  Definizione di condominio:    

    > riparto spese condominiali

    > regolarità delle assemblee e delle deliberazioni

        Il condominio e' identificabile in un fabbricato verticale dalle fondamenta (fondazioni) al tetto (copertura) composto da piu' unita' immobiliari (abitazione, ufficio, negozio ecc), appartenenti a proprietari diversi (almeno  3) e diviso verticalmente in piu' piani e quindi dotato di parti comuni (ingresso, androne, coperture, muri perimetrali ecc.).   

Non e' condominio una palazzina adibita a uffici e negozi divisa in piu' piani ma di proprieta' di un solo proprietario (persona fisica, societa' ecc.).

    Il condominio presuppone ed e' identificabile dove vi sia l'indivisibilita' delle parti comuni; nelle costruzioni che si sviluppano in modo orizzontale (ville a schiera, cortili e strade private che servono fabbricati adiacenti) vi e' il condominio relativo a dette parti comuni. Le parti comuni sono:

 a)    il suolo su cui sorge l'edificio
 b)    i muri maestri e le fondamenta
 c)    i tetti e le terrazze (non private) che fungono da tetto, dette lastrici solari
 d)    gli androni, le scale, i ballatoi, i portici, i cortili
 e)    le lavanderie e gli altri locali comuni
  f)     la portineria (alloggio del custode compreso)
 g)    tutte le opere che servono al funzionamento della casa, come l'ascensore, gli impianti elettrici, di riscaldamento, idraulici, del gas, di scarico fognario, fino al punto in cui entrano nelle unità immobiliari private.

Di questi beni, che sono indivisibili, ogni condomino possiede una quota, espressa in millesimi, proporzionale alla sua unità immobiliare. E li può utilizzare liberamente, entro i limiti della propria quota, senza cioè impedirne l'uso, proporzionalmente, agli altri condomini.

 

Condominio

Fabbricato verticale diviso in piani 

 Almeno 3 proprietari di unità immobiliari singole

Esistenza di parti comuni indivisibili