PREMESSA
Il paesaggio, il territorio e l’architettura sono
espressione culturale essenziale dell'identità storica in ogni Paese.
L'architettura si fonda su un insieme di valori etici ed
estetici che ne formano la qualità e contribuisce, in larga misura, a determinare le condizioni
di vita dell'uomo e non può essere ridotta a un mero fatto commerciale regolato solo da criteri
quantitativi. L’opera di architettura, ed in genere le trasformazioni fisiche del territori, tendono a
sopravvivere al loro ideatore, al loro costruttore, al loro proprietario e ai loro originari
utenti. Per questi motivi sono di interesse generale e costituiscono un patrimonio della Comunità.
La tutela di questo interesse è uno degli scopi primari
dell'opera progettuale e costituisce fondamento etico della professione.
La società ha dunque interesse a garantire un contesto
nel quale l'Architettura possa essere espressa al meglio, favorendo la formazione della
coscienza civile dei suoi valori e la partecipazione dei cittadini alle decisioni concernenti i
loro interessi; gli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti alle diverse sezioni
dell’albo hanno il dovere, nel rispetto dell'interesse presente e futuro della società, di
attenersi al fondamento etico proprio della loro disciplina.
Gli “atti progettuali” rispondono all'esigenza dei
singoli cittadini e delle comunità di definire e migliorare il loro ambiente individuale, familiare e
collettivo, di tutelare e valorizzare il patrimonio di risorse naturali, culturali ed economiche del territorio,
adottando, nella realizzazione della singola opera e di ogni trasformazione fisica del territorio, le
soluzioni tecniche e formali più adeguate ad assicurarne il massimo di qualità e durata, e il
benessere fisico ed emozionale dei suoi utenti
Le norme di etica professionale che seguono sono
l'emanazione di questo assunto fondamentale che appartiene alla formazione intellettuale di ogni
professionista iscritto all’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, d’ora in
avanti chiamato per brevità “iscritto”.
Esse completano, nell'ambito delle leggi vigenti, le Norme
per l'esercizio e l'ordinamento della Professione.
CAPITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art.1
-
Nell'esercizio della professione, l’iscritto deve uniformare il proprio
comportamento ai principi deontologici di tutela della dignità e del
decoro della professione e dell'Ordine.
Art.2
- Le presenti
norme valgono in qualunque forma venga esercitata la professione sia
libera che dipendente, pubblica o privata.
Art.3
– L’iscritto
esercita la professione in conformità alle leggi vigenti ed opera nel
rispetto dell'interesse generale della società che riconosce
prevalente su quelli del committente e personale.
Art.4
- Il
comportamento professionale degli iscritti deve basarsi sull'assunzione di
responsabilità dei propri atti, sull'autonomia culturale,
sull'indipendenza del giudizio, sulla preparazione tecnica e professionale, sull'adempimento degli impegni assunti e
sul rispetto del segreto professionale.
Art.5
- L'iscritto
svolge le sue prestazioni professionali solo quando non sussistano
condizioni di incompatibilità e quando il proprio interesse o quello
del committente non siano in contrasto con i suoi doveri professionali.
Art.6
- L'iscritto
nel promuovere la sua attività professionale deve attribuirsi solo
capacità o titoli pertinenti alla professione o riconosciuti dalla legge
senza qualificarsi in modo equivoco, esercitare pressioni, o vantare influenze di qualsiasi tipo.
Art.7
- L'iscritto
sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente
svolto o diretto; non sottoscrive prestazioni, in forma paritaria,
con persone fisiche o giuridiche che per norme vigenti non possono svolgerle.
Nel sottoscrivere e svolgere prestazioni professionali in
forma collegiale o interdisciplinare deve assicurarsi che siano sempre esplicitate le singole
competenze e responsabilità.
Art 8
- Per
l'iscritto qualsiasi forma di libera e leale competizione si basa
esclusivamente sulla qualità del suo lavoro nel rispetto dei diritti dei
colleghi.
Art. 9
- Al fine di
tutelare l'affidamento della clientela, l'architetto, ove iscritto ad uno
o più Settori della Sezione A o B, si avvale, in tutti i suoi rapporti
con i terzi, del titolo professionale di "Architetto", ovvero del titolo corrispondente
al o ai Settori della Sezione in cui è iscritto.
Art. 10
– Il
rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere
improntato alla lealtà, correttezza e chiarezza.
Art.11
-Il rapporto
con i colleghi deve essere improntato a correttezza, lealtà e chiarezza.
CAPITOLO Il
NORME RELATIVE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE
Art.12
L'iscritto
esercita la sua professione sia in qualità di libero professionista
(singolo o associato), sia in qualità di dipendente che di
funzionario pubblico. Qualunque sia il suo stato professionale, L'iscritto deve
disporre dell'indipendenza necessaria, che gli permetta di esercitare la professione in conformità
all'interesse generale e alle regole deontologiche, e di assumersi così la responsabilità
delle proprie azioni. Egli informa immediatamente l'Ordine di ogni modifica che
intervenga nel suo stato professionale.
Art.13
L'iscritto
che voglia esercitare la professione in forma diversa da quella singola,
deve accertarsi che gli altri componenti non si trovino in
condizioni di incompatibilità, che i patti consociativi non siano in contrasto con le leggi che
regolano la professione e con le presenti norme deontologiche e siano depositati presso l'Ordine di
appartenenza.
Art.14
- L'iscritto
dipendente o pubblico funzionario, cui sia consentito per legge o per
contratto svolgere in via eccezionale atti di libera professione,
fatte salve le specifiche condizioni di incompatibilità fissate dalle vigenti norme, deve
preventivamente inviare a mezzo di raccomandata al proprio Ordine copia della necessaria autorizzazione
ottenuta per ogni singolo incarico.
CAPITOLO III
RAPPORTI CON I COMMITTENTI
Art. 15
- L'iscritto
nell'accettazione dell'incarico deve definire preventivamente ed
esplicitamente con il committente, nel rispetto delle leggi vigenti e
delle presenti norme, i contenuti e i termini della propria prestazione professionale e i relativi compensi.
L’iscritto determina con il cliente il compenso
professionale ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali.
L'iscritto deve rapportare alle sue effettive possibilità
d'intervento ed ai mezzi di cui può disporre, la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare
quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.
Art.16
- L'iscritto
è tenuto a comunicare al committente ogni variazione di condizioni che
possano modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.
Art.17
- L'iscritto
deve evitare ogni forma di accaparramento della clientela mediante
espedienti di qualsiasi tipo contrari alla dignità professionale.
Art.18
- L'iscritto
non deve subire passivamente la volontà del committente quando questa contrasti con la sua autonomia e con il suo prestigio
Art.19
- L'iscritto
assolve, anche per il tramite della propria organizzazione, l'incarico
conferitogli. Durante lo svolgimento può farsi rappresentare e
coadiuvare da persona competente e gradita al committente, comunque sempre sotto la propria
responsabilità e direzione e nei casi in cui ciò sia compatibile con la natura dell'incarico.
Art.20
- La
collaborazione con altro professionista, indicato dal committente durante
lo svolgimento dell'incarico, è subordinata al reciproco gradimento.
Art.21
- L'iscritto
non può, senza l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe
nelle Imprese costruttrici o nelle Ditte fornitrici dell'opera
progettata o diretta per conto del committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti
costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad
informarne il committente.
Art.22
- L'iscritto
, nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare
premi o compensi da terzi interessati, al fine di percepire
illeciti guadagni.
Art.23
- Qualora il
professionista intenda recedere dall'incarico a prestazione non ultimata,
potrà farlo a condizione di prendere provvedimenti idonei a non
danneggiare né il committente, né i colleghi in caso di incarico di gruppo, né i colleghi che
lo sostituiranno e dovrà darne comunicazione al proprio Ordine
Art.24
- L'iscritto
proposto quale consulente tecnico, anche in vertenze stragiudiziali,
dovrà astenersi dall'assumere il relativo incarico nel caso in
cui si sia già pronunciato in precedenza
Art.25
-L'iscritto,
se richiesto come consulente dall'Autorità giudiziaria o dalle parti di
dare un proprio parere formale sulla congruità di onorari
professionali rispetto alle prestazioni rese e agli accordi assunti, è tenuto ad assumere presso l’Ordine
di competenza informazioni sui criteri che presiedono la materia
Art.26
-
L'iscritto, nell'espletamento delle varie fasi progettuali, è tenuto a
produrre tutti gli elaborati necessari e sufficienti per la definizione o realizzazione
dell'opera nei limiti di quanto stabilito dall'incarico.
La carenza, l'imprecisione o l'indeterminatezza degli
elaborati, anche se non contestate dal committente, costituiscono motivo di inadempienza
deontologica.
CAPITOLO IV
RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI
Art.27
- L’iscritto
cui sia demandata qualsiasi forma di autorità, sia per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici di qualunque tipo
e/o Commissioni presso Enti pubblici, sia per incarico degli stessi, non può avvalersi direttamente
o per interposta persona, dei poteri o del prestigio inerenti alla carica pubblica o all'ufficio
pubblico esercitato per trarne un vantaggio professionale per sé o per gli altri.
Art.28
– L’iscritto
non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi
delle leggi vigenti e delle presenti norme.
Art.29
- L’iscritto
che esegue per incarico di Pubbliche Amministrazioni strumenti urbanistici
e loro varianti deve astenersi dal momento dell'incarico e fino
alla loro approvazione definitiva dall'assumere incarichi privati di progettazione nell'area
oggetto dello strumento urbanistico. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che abbiano
collaborato alla stesura del piano o che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.
Art.30
- L’iscritto
che svolge l'incarico di consulenza per un'Amministrazione Pubblica in
forma occasionale o continuativa, non
può assumere incarichi professionali privati e pubblici aventi oggetto
attinente la consulenza. Tale divieto è esteso anche a quei
professionisti che con il primo abbiano
rapporti di collaborazione in atto.
Art.31
-
Nell'esercizio professionale l’iscritto non potrà abbinare la propria
firma come incaricato di svolgere
mansioni professionali, anche parziali, a quelle di altri professionisti o
persone, non autorizzate dalla legge ad
assumere identiche mansioni o responsabilità.
Art.32
- E'
competenza del Consiglio dell'Ordine dirimere i casi dubbi in merito
all'applicazione delle norme del
presente capitolo.
CAPITOLO V
RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art.33
- I rapporti
di collaborazione tra colleghi dovranno essere preventivamente concordati
in modo che risulti, anche
pubblicamente, il preciso apporto professionale di ciascuno e dovranno essere improntati alla massima lealtà,
correttezza e chiarezza.
Art.34
- L'iscritto
deve evitare ogni forma di illecita concorrenza nei riguardi dei colleghi.
Art. 35
1.L’informativa al cliente in ordine all’attività
professionale è resa ai sensi delle disposizioni di cui al presente
articolo.
2. Spetta al professionista assicurare l’informazione al
cliente in ordine a:
- i dati personali: nomi; indirizzi; formazione;
specializzazioni; pubblicistica; attività didattica, con
indicazione del periodo e dell’istituto presso la quale è stata svolta;
- i dati dello studio: forma organizzativa, soci
fondatori, composizione, addetti, sedi, orari;
- le aree di competenza specifica;
- le caratteristiche della prestazione o del servizio;
- i criteri di calcolo dell’onorario, con particolare
riferimento al prezzo e ai costi complessivi della
prestazione.
3. Tale informativa può essere corredata da:
- fotografie: personali e dello studio;
- l’indicazione dell’attività professionale svolta:
dati dei clienti privati e pubblici, ove da questi ultimi
espressamente autorizzati; dati delle opere realizzate, anche con
fotografia ove di pubblico dominio
ovvero ove espressamente autorizzati dal cliente;
- l’indicazione della certificazione di qualità dello
studio;
- l’indicazione della affiliazione a network
professionali;
- premi e onorificenze e quant’altro relativo alla
persona e allo studio limitatamente a ciò che attiene
all’attività professionale esercitata.
4. L’informativa è resa secondo correttezza e verità.
In particolare e a mero titolo esemplificativo, il professionista
è tenuto a:
- in caso di incarico congiunto, indicare le prestazioni
professionali concretamente svolte;
- indicare i soli titoli professionali e accademici aventi
valore legale;
- indicare i dati di soggetti terzi solo ove espressamente
autorizzato;
- indicare le sole specializzazioni aventi valore legale;
- indicare il tipo di esperienza eventualmente maturata
nelle aree di competenza: ruolo, natura,
periodo e durata delle prestazioni svolte;
- indicare il soggetto affidatario dell’incarico
professionale e, all’uopo, il regime di responsabilità
della forma organizzativa con la quale svolge l’attività professionale.
5. I mezzi attraverso i quali è resa l’informativa
devono salvaguardare il decoro e il prestigio della professione.
In linea di principio – e a mero titolo esemplificativo – sono da
considerarsi tali:
- la carta da lettere, i biglietti da visita, le targhe;
- le brochure informative inviate a mezzo posta, anche
informatica;
- gli annuari e le rubriche professionali.
Art. 36
1. Per pubblicità si intende l’informativa in ordine
all’attività professionale rivolta a soggetti indefiniti,
siano essi la clientela già acquisita ovvero il pubblico. La pubblicità
è resa secondo le disposizioni del
presente articolo. La pubblicità è resa secondo correttezza e verità.
In particolare e a titolo meramente
esemplificativo, di qualunque mezzo di comunicazione si avvalga
il professionista è tenuto a:
- evitare il ricorso a espressioni enfatiche, laudative o
denigratorie;
- adottare modelli e criteri simbolici compatibili con il
principio della personalità della prestazione
professionale.
2. I mezzi attraverso i quali è effettuata la pubblicità
devono salvaguardare i decoro e prestigio della
professione. In linea di principio – e a mero titolo esemplificativo –
è da escludersi che possano essere
considerati tali:
- i siti web e reti telematiche non attinenti, nemmeno
indirettamente, alla professione;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio;
- l’utilizzo di testimonial;
Art. 37
1. E’ vietata ogni forma di pubblicità non palese
2. La partecipazione del professionista ad eventi pubblici
in ragione della competenza o attività svolta
– come l’intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione, come
relatore, a convegni; la collaborazione
a giornali – può essere oggetto di pubblicità da parte di soggetti terzi a condizione che il professionista
medesimo si assicuri che:
- sia esclusa qualsiasi enfatizzazione delle capacità e
dell’attività resa;
- sia evitata la spendita del nome dei clienti;
- sia esclusa qualsiasi comparazione con l’attività di
altri professionisti.
3. Il professionista che partecipa ad eventi pubblici in
ragione della competenza o attività svolta – come l’intervento a
trasmissioni televisive; la partecipazione, come relatore, a convegni; la collaborazione a giornali – può fornire
informazioni in ordine alla attività professionale a condizione
che:
- eviti di enfatizzare la propria prestazione e i
risultati professionali;
- eviti di spendere il nome dei clienti;
- non offra prestazioni professionali;
- eviti di fornire indicazioni sugli onorari praticati.
4. L’organizzazione di convegni e seminari da parte del
professionista è consentita alle condizioni di
cui al presente comma.
5. Il professionista può avvalersi d’uffici stampa e di
pubbliche relazioni a condizione che l’attività di promozione
sia svolta nel rispetto delle disposizioni precedenti.
Art.38 –
L'iscritto non deve compiere atti tendenti alla sostituzione di colleghi
che stiano per avere od abbiano
ricevuto incarichi professionali
Art.39 - L'iscritto
chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve preventivamente informare, per iscritto, il
collega stesso, accertarsi del contenuto del precedente incarico
e che esso sia stato formalmente revocato.
Prima dell'accettazione dovrà altresì verificare le
prestazioni già svolte al fine di salvaguardare i compensi
maturati. Sono fatti salvi i diritti d'autore.
Art. 40 – L'iscritto
deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega,
e, in particolare, quando ne prosegue
l'opera iniziata ed interrotta.
Art.41
-Nel caso di
un'opera progettata o di una prestazione professionale svolta in
associazione, anche temporanea, con
altri soggetti, l'iscritto nel citarla deve indicarne sempre i nominativi
e gli specifici apporti. Tale forma di
lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti
degli altri colleghi che esercitino le professioni intellettuali ed in
particolar modo di quelle che hanno
connessioni con la propria professione di architetto.
Art.42
- L'iscritto
, quando sia collaudatore di un'opera, non può accettare nessun altro
tipo di incarico per la stessa opera
CAPITOLO VI
RAPPORTI CON L'ORDINE PROFESSIONALE
Art.43
- L'iscritto
è tenuto ad osservare le deliberazioni assunte dal Consiglio dell'Ordine nell'ambito delle proprie competenze
istituzionali.
Art.44
-L'appartenenza
all'Ordine comporta per l'iscritto il dovere di collaborare col Consiglio dell'Ordine per il pieno rispetto delle norme
deontologiche.
Art.45
- L'iscritto
ha l'obbligo di fornire i chiarimenti e le documentazioni che gli
venissero richiesti dall'Ordine e di
comunicare lo stato della sua condizione di esercizio professionale.
Art.46
- L'iscritto
che abbia motivate riserve sul comportamento professionale di un collega,
deve informare per iscritto il
Presidente dell'Ordine.
Art.47
- L'iscritto
che ha accettato mandati o collaborazioni per conto del Consiglio
dell'Ordine, deve adempiere a tutti gli
obblighi conseguenti.
Art.48
- L'iscritto
che non partecipa senza motivazione alle votazioni elettive previste dalle
leggi, viene meno ad un preciso dovere
deontologico.
Art.49
- L'iscritto
che si trovi in condizioni di incompatibilità per l'esercizio della
libera professione, cui sia concesso di
svolgere atti di libera professione, deve preventivamente inviare a mezzo raccomandata la copia della autorizzazione al
proprio Ordine.
Quest'ultimo nel caso in cui la prestazione venga svolta
al di fuori del proprio territorio darà comunicazione
all'Ordine territorialmente competente.
Art.50
- L'iscritto
che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione presso
Enti pubblici è tenuto al rigoroso
rispetto dei seguenti doveri:
-informa tempestivamente il Consiglio dell'Ordine
dell'avvenuta nomina od elezione;
-dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli
incarichi professionali in atto nell'ambito di pertinenza
della commissione;
-dà sempre comunicazione al Consiglio dell'Ordine,
specifica e preventiva all'accettazione, degli
incarichi pubblici o privati che dovesse assumere nella
sfera di pertinenza con il pubblico mandato od
incarico quando ritenga che non sussistano incompatibilità;
-si attiene alle disposizioni ed indirizzi che il
Consiglio dell'Ordine dovesse impartire nell'interesse o
a tutela della dignità della categoria;
-non dovrà accettare di essere confermato nello stesso
incarico per una seconda volta consecutiva
sempre che non sia tenuto ad accettare la riconferma in considerazione
della propria qualifica di
Amministratore pubblico. Ai fini del divieto di cui al precedente comma
sono equiparati all'iscritto membro
della Commissione anche i professionisti che siano con questo associati.
Art.51
- L’iscritto
che intende partecipare ad un concorso deve preventivamente assicurarsi
che il relativo bando sia stato
approvato dall'Ordine professionale o dal CNAPPC.
L'iscritto che per diretto incarico dell'ente banditore ha
predisposto la stesura del bando ed ha contribuito
alla definizione del tema del concorso non può parteciparvi.
La partecipazione ad un concorso, in qualità di
concorrente o membro in giuria, per il quale sia stata
emanata diffida dall'Ordine di appartenenza o dal CNAPPC non è
consentita.
Art.52
- L’iscritto
non può essere componente di una Commissione giudicatrice di un concorso
al quale partecipino, come concorrenti,
altri professionisti che con lui abbiano rapporti di parentela o di
collaborazione professionale in atto anche se informali.
Art.53 - L’iscritto
nominato quale membro di Commissione giudicatrice di un concorso:
a) esprime un giudizio di
merito sugli elaborati del concorso dopo aver verificato che siano state osservate le norme del bando da parte dei
concorrenti e da parte della commissione giudicatrice;
b) segnala al proprio Consiglio dell'Ordine e al CNAPPC le
eventuali infrazioni ed ogni atto lesivo alla
categoria compiute da iscritti, siano essi concorrenti o componenti la
giuria o da altri membri della giuria;
c) rifiuta incarichi, da parte di terzi o dallo stesso
Ente presso il quale la Commissione giudicatrice è
costituita, che gli derivino dalla sua veste di Commissario. Dovrà
altresì astenersi dall'indicare, anche
se sollecitato, nominativi di colleghi per l'affidamento di incarichi
comunque connessi con il tema del
lavoro per il quale la Commissione è stata costituita;
Art.54 -Fatto salvo
quanto disposto dalla legge i componenti del Consiglio o delle Commissioni
dell'Ordine nonché gli iscritti nominati in
rappresentanza del Consiglio stesso, sono tenuti alla riservatezza
su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato ricevuto.
CAPITOLO VII
SANZIONI
Art.55 -La
vigilanza del rispetto delle vigenti norme deontologiche e l'applicazione
scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto costituisce obbligo
inderogabile per i componenti del Consiglio dell'Ordine.
Art.56
-Le
sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme sono:
l'avvertimento, la censura, la sospensione e la cancellazione ai sensi
dell'art.45 del R.D. 23.10.1925, n. 2537.
Sono fatte salve, comunque, le sanzioni
disposte dalle leggi dello Stato.
Art.57
-Ogni
infrazione relativa ad incompatibilità, concorrenza sleale,
partecipazione a concorsi diffidati, mancato rispetto dei principi
generali di cui al Cap.I, e comunque in grado di arrecare danno materiale
o morale a terzi, comporta la sanzione della sospensione fino a tre mesi.
Art.58
-Le
violazioni non previste all'articolo precedente comportano la sanzione
dell'avvertimento o della censura.
Art.59
-Nei casi
di recidività relativi ad infrazioni previste ai precedenti articoli sono
comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione
immediatamente superiore, e comunque, nei limiti della sospensione di mesi
sei.
Art.60
- La
sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione
saranno disposte nei casi previsti dalle Leggi e nei casi di recidività,
o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'albo.
CAPITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art.61
-Le
presenti norme integrano e completano le norme legislative e regolamentari
che disciplinano la professione degli iscritti all’albo degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. La loro
inosservanza costituisce infrazione disciplinare ed attiva la funzione di
magistratura dell'Ordine professionale a tutela del valore e della
dignità della professione.
Art. 62
– Le
presenti norme sono comuni a tutti gli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori italiani e stranieri autorizzati ad esercitare
la professione in Italia, i quali devono rispettarle e farle rispettare.
In conformità a quanto previsto dall'art.42 del R.D. 23 ottobre 1925
n.2537 i singoli Ordini professionali possono integrare, acquisito il
parere favorevole del CNAPPC, con un proprio regolamento, le presenti
norme.
Art.63
- Le
presenti norme sostituiscono quelle attualmente in vigore, vengono
pubblicate sul sito ufficiale della categoria e sono depositate presso il
Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, gli Ordini provinciali, gli
Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati della Repubblica Italiana.
Esse entrano in vigore al 1° gennaio 2007.